Avete lavorato per un anno presso un’importante società e i vostri ex datori di lavoro rifiutano di pagarvi il TFR? Vi siete licenziati autonomamente e vi è stato detto che non avete diritto al TFR in tal caso? Avete chiesto il TFR dopo tre anni dalla cessazione del vostro rapporto lavorativo e temete che il vostro diritto, nel frattempo, possa essersi prescritto? Avete firmato l’ultima busta paga ma il TFR non vi è stato versato? Temete che quella firma valga come prova di un versamento del TFR che non vi è mai pervenuto? In questo articolo vedremo di rispondere a queste domande riguardanti il Trattamento di Fine Rapporto e cercheremo di capire come e quando poterlo richiedere e come agire nel caso di rifiuto al versamento dello stesso.
Ma partiamo dal principio.
CHE COS’E’ IL TFR?
Il Trattamento di Fine rapporto, più semplicemente TFR, detto anche liquidazione o buonuscita, è una somma che viene mensilmente accantonata dal datore di lavoro e che verrà corrisposta al lavoratore al termine del rapporto lavorativo, qualunque ne sia la causa di cessazione – quindi anche in caso di dimissioni volontarie -. Il TFR è, quindi, una sorta di retribuzione differita nel tempo, che matura durante tutto il rapporto lavorativo ed è una somma che spetta di diritto a tutti i lavoratori dipendenti.

La ratio dietro tale somma è quella di concedere un piccolo sostentamento al lavoratore nel periodo in cui, cessato un rapporto di lavoro, dovrà cercarne un altro.
Poiché il TFR viene riconosciuto in qualsiasi caso di cessazione del rapporto lavorativo, non abbiate dubbi che anche in caso di licenziamento volontario avrete diritto a tale somma.
COME SI CALCOLA?
Una volta definito il TFR è opportuno individuarne la procedura di quantificazione. A tal proposito risponde l’art. 2120 del Codice Civile, il quale afferma che, per calcolare questo trattamento occorre sommare per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
Se, per esempio, Tizio ha lavorato per una società a 1.200 euro al mese per un anno, allora per calcolare il TFR che gli spetta bisognerà considerare l’intera retribuzione annuale e dividerla per 13,5.
Quindi: 1.200 € x 12 mensilità = 14.400 € = retribuzione annua
14.400 € : 13,5 = 1066 €
La somma spettante, dunque, a Tizio a titolo di TFR, dopo un anno di lavoro con una retribuzione di 1.200 € mensili, sarà di 1066 €. Nel calcolo del TFR andranno computate 13esima e 14esima, quando disponibili, ma non dovranno considerarsi buoni pasto, rimborsi spese o altre piccole somme concesse al lavoratore a titolo occasionale.
QUANDO DEV’ESSERE VERSATO?
Il TFR dev’essere versato in concomitanza con l’ultima retribuzione e il suo importo deve risultare nell’ultima busta paga. Con la legge di Stabilità del 2015 e fino al 2018, era stata concessa, in via sperimentale, al dipendente con almeno sei mesi di impiego, la possibilità di farsi liquidare poco alla volta, con la retribuzione mensile, la somma che gli sarebbe stata, invece, accantonata a titolo di TFR.
Tale possibilità non è più prevista dal nostro ordinamento, poiché si traduceva in un mero incremento della retribuzione, perdendo completamente la sua ragion d’essere, poiché avrebbe lasciato il lavoratore sprovvisto di una somma sussidiaria al termine del proprio impiego.
SI PUO’ RINUNCIARE AL TFR? CHE VALORE HA LA FIRMA SULL’ULTIMA BUSTA PAGA? RISPONDE LA CASSAZIONE
Come già accennato la buonuscita spetta a tutti i lavoratori dipendenti al termine del rapporto lavorativo, qualunque ne sia la causa di cessazione. È il caso di specificarlo più volte perché, purtroppo, non sono state poche le occasioni in cui i datori di lavoro tacessero l’esistenza del TFR o dichiarassero, con mendacia, ai propri dipendenti che non spettasse loro alcun TFR sul presupposto di motivazioni fantasiose.
Una volta accettata questa premessa, è il caso di porsi il seguente quesito: se, per un qualunque motivo, il lavoratore rinunciasse al TFR e dovesse richiederlo in futuro, sarebbe più un suo diritto o sarebbe decaduto dalla possibilità di ottenere la relativa somma?
A tal proposito è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha espressamente sancito che il TFR è un diritto irrinunciabile.
Se avete, quindi, per esempio, rinunciato all’assegno comprensivo della somma a voi spettante a titolo di TFR – perché magari non pienamente consapevoli di ciò a cui stavate rinunciando o tratti in inganno – avreste comunque la possibilità di richiederlo in futuro, poiché il TFR è un vostro diritto, ed una sua eventuale rinuncia sarebbe inefficace, non precludendovi la possibilità di richiederlo in futuro.
Ad ogni modo, solo per amor di chiarezza, la Suprema Corte ha specificato, sempre nella stessa pronuncia, che il diritto al TFR è rinunciabile in due casi: 1 – qualora la rinuncia sia disposta a titolo di transazione – come un accordo conciliativo – a fronte della cui accettazione il lavoratore ottiene altri benefici; 2 – nel caso di scambio di reciproche concessioni. (Cass. Ordinanza n. 28448/2018, trovate la pronuncia intera qui).
Per quanto riguarda il secondo quesito – valore probatorio della firma dell’ultima busta paga – la Cassazione ha in tal caso sancito che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga finale è prova solamente dell’avvenuta consegna dell’ultima busta paga e non anche del versamento della somma ivi contenuta. (Cass. Ordinanza n. 21699/2018, trovate la pronuncia intera qui).
Il lavoratore, quindi, che abbia firmato l’ultima busta paga senza aver ricevuto il versamento del TFR ivi contenuto (o, anche, della retribuzione) può stare certo che la propria firma sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento.
QUANDO SI PRESCRIVE IL TFR?
Vi siete licenziati ormai da tre anni e, presi da mille impegni col nuovo lavoro, avete chiesto solo di recente al vostro ex datore di versarvi il TFR, lui vi ha risposto con un seccato “TFR? Ma quale TFR? Ormai sono passati 3 anni!” e vi ha liquidato senza dare alcun credito alla vostra richiesta. È, quindi, troppo tardi ormai per avere il vostro TFR? Il vostro diritto a questa somma si è ormai prescritto? Senza troppi giramenti di parole sappiate che la risposta ad entrambe le domande è no! Il diritto al TFR, nonostante da una lettura dell’art. 2956 c.c. possa sembrare si prescriva in tre anni, in realtà è sottoposto alla prescrizione di cui all’art. 2948 c.c., il quale prevede espressamente che le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro di prescrivono in cinque anni.
QUALE TUTELA PER IL TFR NON VERSATO?
È , ovviamente, riconosciuta la tutela giudiziaria a favore del lavoratore le cui istanze volte all’ottenimento del TFR vengano continuamente respinte dal proprio ex datore.
Ovviamente occorrerà rivolgersi ad un legale e fornire a quest’ultimo tutta la documentazione utile ai fini della quantificazione dell’importo dovuto (contratto, buste paga ecc…), sarà poi cura del professionista contattare la società per conto dell’ex dipendente, metterla in mora per la liquidazione del TFR e, in caso di mancato riscontro positivo, adire l’autorità giudiziaria.
Spero questa piccola guida possa esservi d’aiuto per chiarire qualche dubbio sul mancato pagamento del TFR, ma la stessa, a scanso di equivoci, non è una valida alternativa ad un consulto legale. Ricordatevi, quindi, di rivolgervi sempre ad un professionista per la tutela delle vostre ragioni e per ottenere informazioni più approfondite.