
Nella pagina istituzionale della Città di Marsala è apparso un messaggio in riferimento all’ennesima micro discarica in zona stadio che, stando a quanto riportato, sarebbe nata in tarda nottata. Quel cumulo di spazzatura, però, si trovava li da diversi giorni, forse anche da una settimana. Nulla che sia nato in una notte. Sono tanti i cittadini a confermare quel cumulo di spazzatura da più giorni. L’amministrazione si è attivata per togliere i sacchetti, ma bisogna pensare a tutelare il territorio e la salute dei cittadini perché continuano ad aumentare i cumuli di rifiuti e anche gli incendi. Abbiamo chiesto pubblicamente, alla pagina del Comune di Marsala, quando verrà raccolta la spazzatura abbandonata nelle campagne della Zona Nord e Sud. “Energetikambiente rimuove più di 50 microdiscariche al giorno sparse per il territorio marsalese. Lo fa naturalmente nei luoghi in cui può intervenire: non può per esempio intervenire all’interno di proprietà private. Alleghiamo solo alcuni dei numerosi interventi che vengono fatti giornalmente” . Dopo che, nello stesso messaggio, abbiamo segnalato le nostre inchieste, ci è stato risposto: “la maggior parte dei luoghi da lei segnalati sono privati e Energetikambiente non può intervenire. Sulle strade, invece, se Energetikambiente non è già intervenuta gireremo segnalazione. Grazie e buona giornata”.

Cosa significa quindi? Che secondo quando asseriscono dalla pagina del Comune di Marsala, i cittadini privati, i cui terreni sono diventati delle vere e proprie discariche a causa degli incivili, sarebbero responsabili del proprio terreno? Dell’inciviltà altrui? Eppure la legge sanziona come illecito amministrativo, e nelle ipotesi più gravi, come reato, l’abbandono di rifiuti, indifferentemente se in una proprietà pubblica o privata. La legge, infatti, stabilisce che è vietato l’abbandono di rifiuti sul suono o nel suolo. E’ vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere: stato solido, nelle acque superficiali e sotterranee. Nel caso di abbandono di rifiuti in suono privato, il sindaco può disporre con ordinanza le operazioni per la rimozione e smaltimento, oltre che il termine entro cui provvedere, decorso il quale può procedere all’esecuzione in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Se l’ordinanza del sindaco non viene rispettata si può insorgere a una responsabilità penale. L’ordinanza del sindaco è necessaria per dimostrare la responsabilità dei soggetti che abbandonano rifiuti, dimostrando quindi dolo e colpa attiva od omissione del proprietario del terreno.

L’articolo 192 del testo unico dice: “1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”



























