Vi proponiamo qui di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’incontro di promozione non disputato tra Casteltermini e FC Marsala. In realtà il ricorso della soc. FC Marsala non è poi giunto sulla scrivania del giudice sportivo il quale ha decretato il 3a0 a tavolino, penalizzato di un punto la società e applicato l’ammenda di 600 euro come seconda rinuncia, infatti, la società del presidente protempore Enzo Domingo si trova a – 2 in classifica. Vogliamo puntualizzare che le rinunce per l’estromissione dal campionato sono 4. Ne bastano 2, invece, quando la mancata partecipazione alla gara è dovuta a fatti amministrativi (per esempio mancato pagamento di vertenza). Puntualizzato ciò, buona lettura:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/12/2022 CASTELTERMINI – FOOTBALL CLUB MARSALA N.D.;
Ricorso Football Club Marsala
Si osserva in via preliminare che il ricorso proposto dalla Società Football Club Marsala è da ritenersi rinunciato in quanto, dopo il preannuncio a mezzo PEC, non sono pervenute motivazioni e contributo ricorso per cui lo stesso va dichiarato rinunciato con addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.; dato atto che la gara a margine non è stata disputata poiché la squadra Football Club Marsala, pur presente, non ha consegnato all’arbitro l’elenco dei calciatori ed era inoltre sprovvista dei documenti di riconoscimento degli stessi, non provvedendo entro il tempo di attesa previsto.
Per quanto sopra, visto l’art. 53 delle N.O.I.F.
Si delibera:
Di dichiarare rinunciato il ricorso proposto dalla Società Football Marsala; Di assegnare gara perduta per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di 600,00 euro (2nda rinuncia).




























